1. Denominazione

1.1 E' istituita l'Associazione Italiana di Tribologia, intesa come organizzazione nazionale di riferimento per le realtà operative nel campo della Tribologia.

2. Finalità

2.1 L'accordo associativo su cui si basa l'associazione ha lo scopo di rappresentare in modo unitario la realtà accademica, scientifica, tecnologica ed industriale della Tribologia in Italia, al fine di:

a) accrescere in modo organico la cooperazione in ambito tribologico, tra Università ed Industria, anche coordinando l'attività di realtà operative di cui al precedente punto 1.1 dislocate nel territorio;

b) contribuire all'avanzamento delle tecnologie industriali connesse;

c) promuovere la Tribologia con attività culturali e scientifiche, quali ad esempio congressi, seminari e corsi, borse di studio e premi;

d) promuovere e mantenere un network (off / on-line in rete e non) che divulghi l'attività dell'Associazione e ne favorisca la realizzazione dei compiti istituzionali;

e) favorire il collegamento e lo scambio con la realtà internazionale;

f) ogni altra forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

3. Soci

3.1 L'Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, nonché ad enti o associa­zioni che si interessino agli scopi ed alle attività dell'Associazione.
Per diventare Socio occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo.
I Soci possono prendere parte a tutte le attività dell'Associazione e ricevono il materiale di documentazione diffuso dalla Segreteria. I Soci possono essere individuali, collettivi e onorari. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato (maggiore di età se persona fisica) il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, tranne il caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi di cui al successivo art. 3.5.

3.2 I Soci individuali sono Persone fisiche.

3.3 I Soci collettivi sono Persone giuridiche, Enti, Società, Associazioni, Dipartimenti Universitari e simili, interessati agli scopi ed alle attività dell'Associazione.

Il Socio collettivo è tenuto a comunicare alla Segreteria da uno fino a sei nominativi i quali beneficiano delle prestazioni riservate ai Soci individuali e tra i quali può designare due Rappresentanti aventi diritto di voto.

3.4 I Soci onorari sono Persone fisiche, giuridiche, Enti, Società e simili che abbiano svolto o promosso attività di particolare rilevanza e merito nel conseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione. Essi sono proclamati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio onorario beneficia delle prestazioni riservate ai Soci ordinari ed ha diritto di voto. L'Assemblea può nominare Presidenti onorari, con gli stessi benefici dei Soci onorari, soci che abbiano rivestito la carica di Presidente e si siano distinti per meriti eccezionali nel campo della Tribologia.

3.5 I Soci individuali che non rinnovano il pagamento della quota prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria annuale si considerano dimissionari, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso. E' facoltà dei Soci individuali chiedere l'annullamento delle dimissioni pagando le quote sociali arretrate.
I Soci collettivi che intendono dimettersi devono inviare alla Segreteria lettera raccomandata di dimissioni. Le dimissioni hanno effetto dal 1° gennaio successivo. Sono considerati dimissionari i Soci collettivi morosi da due anni.

4. Quote sociali

4.1 Le quote sociali ed eventuali contributi associativi sono stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo può proporre all'approvazione dell'Assemblea quote ridotte per Soci individuali che siano studenti o dottorandi.
I Soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale. L'impegno al pagamento della quota sociale è continuativo e cessa soltanto con la decadenza dalla qualità di Socio.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili tranne che per causa di morte.

5. Organi dell'Associazione

5.1 Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

5.2 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea dei Soci si riunisce annualmente in via ordinaria.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci. Ogni Socio in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto come pure ogni Rappresentante dei Soci collettivi come previsto ai precedenti artt. 3.3 e 3.4. Sono ammesse le deleghe, con la limitazione del conferimento di quattro al medesimo Socio o Rappresentante. Chi ha conferito regolare delega è considerato presente a tutti gli effetti.

5.3 L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, nomina le cariche sociali, fissa le quote sociali e gli eventuali contributi associativi, nonché la sede della successiva Assemblea, la cui organizzazione è affidata, di regola, ai Soci della sede prescelta, approva eventuali regolamenti. L'Assemblea delibera inoltre sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulle direttrici di ordine generale.
In particolare il bilancio predisposto dagli Amministratori deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

5.4 L'Assemblea elegge il Presidente, dieci membri del Consiglio Direttivo e due Revisori dei conti, con le seguenti modalità:
a) Possono essere eletti in ogni carica tutti gli aventi diritto al voto.
b) Per l'elezione del Presidente ogni persona avente diritto al voto esprime un nome; viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
c) Per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo ogni persona avente diritto al voto esprime cinque nomi; vengono eletti i dieci nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; i successivi nell'ordine sostituiscono i Consiglieri che per qualche motivo lascino la carica; in mancanza di sostituti, si procederà ad una nuova votazione in Assemblea in cui ogni persona avente diritto al voto esprimerà un solo nome.
d) Per l'elezione dei Revisori dei conti ogni persona avente diritto al voto esprime due nomi; vengono eletti i due nominativi che hanno avuto il maggior numero di voti; i successivi nell'ordine sostituiscono i Revisori dei conti che per qualche motivo lascino la carica.                 
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Presidente e con quella di Membro del Consiglio Direttivo.
In ogni elezione, in caso di parità di voti risulta eletto chi ha maggiore anzianità di Socio o, a parità, il più anziano di età.

5.5 Le Assemblee sono convocate per lettera anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente che indicherà data ora e luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire ai Soci ed ai rappresentanti previsti agli artt. 3.3 e 3.4 ed agli Organi Sociali, almeno dieci giorni prima della data fissata.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, tenuto conto anche delle deleghe presentate. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne quanto previsto al successivo art. 8.1. Il verbale della riunione è di norma redatto dal Segretario o, in sua assenza, da altro Socio delegato dal Presidente. Il contenuto delle delibere assembleari, così come quello dei bilanci, viene reso noto per il tramite del sito web dell'Associazione.

5.6 Il Presidente rappresenta l'Associazione e resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

5.7 In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, il Segretario ne assume le funzioni pro tempore.

5.8 Il Consiglio Direttivo è composto di dieci Membri più il Presidente. I Membri restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per i seguenti scopi:
a) eleggere il Segretario scegliendolo tra i suoi Membri;
b) fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione, attuando le delibere dell'Assemblea dei Soci e preparando le proposte da presentare ad essa;
c) prendere tutte le iniziative che favoriscano, nell'ambito dei mandati dell'Assemblea, il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
d) esaminare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Segretario insieme ad una relazione sull'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) indicare l'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) designare un Comitato di redazione per la pubblicazione delle notizie sul sito web dell'Associazione;
g) designare le rappresentanze in seno alle Organizzazioni nazionali ed internazionali;
h) accettare i nuovi Soci.
È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con i consiglieri che intervengono collegati per via telematica che dovrà essere specificata nel relativo verbale. Ove nella riunione telematica si conducessero delle votazioni, esse saranno a voto palese ovvero verranno rinviate a riunione successiva ove vi fosse la richiesta di adottare la modalità per scrutinio segreto da parte di almeno due dei membri del Direttivo.

5.9 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

5.10 Il Segretario provvede:
a) a compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
b) a tenere aggiornato l'elenco dei Soci;
c) a riscuotere le quote sociali;
d) a tenere l'amministrazione dell'Associazione;
e) a presentare al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5.11 Il Collegio dei Revisori è composto di due membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi devono vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto finanziario annuale alle risultanze delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge.

5.12 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

6. Patrimonio

6.1 Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone delle quote annuali dei Soci, di sovvenzioni, donazioni, lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione.
L'anno sociale e finanziario decorre dal primo gennaio.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7. Sede dell'associazione

7.1 L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Giuseppe La Masa 1, presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e amministrativa in Milano, Piazzale Luigi Cadorna 2, presso lo studio AC Avvocati e Commercialisti.

8. Modifiche allo statuto

8.1 Per apportare modifiche allo statuto è richiesto che le modifiche proposte siano inserite all'ordine del giorno di un'Assemblea, con la validità definita all'art. 5.5, e che, in sede di votazione, ad esse siano favorevoli almeno i due terzi degli aventi diritto al voto presenti (Soci individuali, Soci onorari, Persone fisiche e Rappresentanti previsti agli artt. 3.3 e 3.4 intervenuti, comprese le deleghe).

9. Scioglimento dell'Associazione

9.1 Lo scioglimento può avvenire per delibera assembleare con votazione favorevole di almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea dei Soci nominerà un Liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio sociale residuo con l'obbligo di devolverlo ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

9.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto comune.